Art. 3

Importo massimo agevolabile

In vigore dal 25 mag 2000
1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, è fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella società o impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano presentate da più operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa società estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti al capitale della società estera. Ove più imprese italiane, i cui bilanci risultino in uno stesso bilancio consolidato, presentino domanda di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo dell'intensità massima dell'aiuto, sarà preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella società o impresa estera. 2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e dell'intensità d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della partecipazione è calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi dell' della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive modificazioni, quindici giorni lavorativi prima della data di deliberazione della concessione dell'agevolazione, o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo , comma 1, al tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande pervenute dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunità europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto articolo. 3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in lire o in euro, non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-3

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