Art. 5
Cessazione dell'agevolazione
In vigore dal 25 mag 2000
1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di:
a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;
b) cessazione dell'attività dell'operatore beneficiario o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attività;
c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata;
d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa o società estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-5