Art. 5

Cessazione dell'agevolazione

In vigore dal 25 mag 2000
1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di: a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa; b) cessazione dell'attività dell'operatore beneficiario o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attività; c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata; d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa o società estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.
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