Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 25 mag 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero", e in particolare l', comma 1, periodo primo, così come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società e imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
Visto l', comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell' della legge 28 maggio 1973, n. 295;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento";
Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale è stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997, n. 500, recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui al predetto della legge n. 100/1990;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale gestione;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui all' della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;
Visto l', primo comma, della citata convenzione del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all' della legge n. 100/1990 soprarichiamata;
Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all' della stessa legge n. 100/1990;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l', relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Disposizioni generali
1. La Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST), nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote in società o imprese all'estero non ancora costituite o già costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dallo stesso operatore richiedente deve risultare interamente versata.
3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non è acquisita dagli operatori italiani prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella società o impresa all'estero.
4. Detto contributo non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre può sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.
5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del presente decreto sono addebitati al fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie destinate a tale attività.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-1