Art. 7
Esecuzione dei pagamenti
In vigore dal 26 ott 1999
1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-7