Art. 7

Esecuzione dei pagamenti

In vigore dal 26 ott 1999
1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esecuzione dei pagamenti (Art. 7 Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.) — Testo vigente | Portale Normativo