Art. 2
Comitato di gestione
In vigore dal 26 ott 1999
1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:
a) capo del Dipartimento del turismo - membro di diritto - con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;
b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;
c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.
2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Nell'ipotesi di cui all', comma 2, lettere b) e c), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.
4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.
5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-2