Art. 4

Individuazione di strutture operative

In vigore dal 26 ott 1999
1. Il comitato - nel caso di cui all', comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all' del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a: a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto; b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari; c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.
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