Art. 6
Contributo al Fondo di garanzia
In vigore dal 26 ott 1999
1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:
a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;
b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;
c) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-6