Art. 8
Norma transitoria
In vigore dal 26 ott 1999
1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell', comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato .
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 luglio 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-8