Art. 1

Competenze e ambito di applicazione

In vigore dal 26 ott 1999
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELEGATO PER IL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999; Adotta il seguente regolamento: . Competenze e ambito di applicazione 1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo. 2. Compito del Fondo è quello di: a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti; b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a); c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore. 3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione. 4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all' un'immediata disponibilita economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - un'apposita convenzione della durata triennale.
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