Art. 7 · Esecuzione dei pagamenti

Art. 7

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Esecuzione dei pagamenti

In vigore dal 26 ott 1999
1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-23;349#art-7