Art. 3
In vigore dal 11 ago 1999
1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
2. Detto certificato contiene:
a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione;
b) la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento";
c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-3