Art. 1
In vigore dal 11 ago 1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale" e, in particolare, l', comma 2;
Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/181/CE del 24 febbraio 1999 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;
Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7464 del 15 luglio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legistativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-1