Art. 6

In vigore dal 11 ago 1999
1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno: a) le informazioni relative ai quantitativi importati; b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati; c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245
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