Art. 6
In vigore dal 11 ago 1999
1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno:
a) le informazioni relative ai quantitativi importati;
b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;
c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 1999
Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-6