Art. 2
In vigore dal 11 ago 1999
1. Le piantine di fragole di cui all', da destinare solo alla produzione di frutta, sono:
a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;
b) coltivate su superfici:
I) situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;
II) situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente regolamento;
III) situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente regolamento;
IV) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;
c) ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità;
d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera c);
e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-2