Art. 4

In vigore dal 11 ago 1999
1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati: a) il tipo di materiale e il quantitativo; b) la data d'importazione; c) il punto di entrata; d) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine. 2. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.
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