Art. 4
In vigore dal 11 ago 1999
1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati:
a) il tipo di materiale e il quantitativo;
b) la data d'importazione;
c) il punto di entrata;
d) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine.
2. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-4