Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 ago 1999
1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996. 2. Detto certificato contiene: a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione; b) la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento"; c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-07-20;240#art-3