Art. 6
In vigore dal 11 mar 2000
1. Le disposizioni trovano applicazione a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 luglio 1999
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro dei lavori pubblici
Micheli
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 242
Storico versioni
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