Art. 3
In vigore dal 11 mar 2000
1. I cementi destinati al mercato italiano prodotti in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), ovvero commercializzati negli stessi, sono controllati e certificati in conformità a quanto indicato nell', ovvero nelle norme equivalenti vigenti nel Paese in cui viene immesso in libera pratica, da organismi abilitati da uno degli Stati dell'Unione europea o da uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA). In tal caso il relativo attestato è inoltrato dall'importatore, all'atto della cessione sul mercato italiano del prodotto, e comunque non oltre cinque giorni dall'ingresso del prodotto in Italia, all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.
2. L'equivalenza delle norme di cui al comma 1 è accertata dal servizio tecnico centrale della presidenza del consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I cementi prodotti in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), per essere immessi sul mercato nazionale, sono controllati e certificati dall'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ovvero da uno degli altri organismi abilitati di cui al comma 2 dell'; detti controlli sono conformi alle prescrizioni degli allegati 1 e 2.
L'importatore in ogni caso inoltra, all'atto dell'importazione del prodotto in Italia, copia dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.
4. Qualora sia rilevata la presenza sul mercato nazionale di cementi non in regola con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto, il Ministro dell'industria, con provvedimento d'urgenza adottato d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vieta la loro commercializzazione ed utilizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-12;314#art-3