Art. 2

In vigore dal 11 mar 2000
1. L'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche è organismo abilitato al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all', in applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato 2. 2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all'.
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