Art. 4
In vigore dal 11 mar 2000
1. Le fabbriche ed i centri di distribuzione dei cementi di cui all', per conseguire l'attestato di conformità di cui all', comma 1, si dotano di un sistema di controllo rispettivamente del prodotto e del sistema di confezionamento e distribuzione, rispondenti a quanto previsto negli allegati 1 e 2, allo scopo di assicurare che il prodotto ha i requisiti previsti dalle norme e che tali requisiti sono costantemente mantenuti nel tempo.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-12;314#art-4