Art. 4

In vigore dal 11 mar 2000
1. Le fabbriche ed i centri di distribuzione dei cementi di cui all', per conseguire l'attestato di conformità di cui all', comma 1, si dotano di un sistema di controllo rispettivamente del prodotto e del sistema di confezionamento e distribuzione, rispondenti a quanto previsto negli allegati 1 e 2, allo scopo di assicurare che il prodotto ha i requisiti previsti dalle norme e che tali requisiti sono costantemente mantenuti nel tempo.
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Art. 4 Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali e' di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita') al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. — Testo vigente | Portale Normativo