Art. 1

In vigore dal 11 mar 2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità; Visto l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché l'articolo 8, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993; Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, concernente il regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi; Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall' della direttiva n. 93/68/CEE; Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA) a Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 8, della direttiva n. 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva n. 94/10/CE; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 febbraio 1999; Adotta il seguente regolamento: . 1. I cementi di cui all', lettere a) e c), della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, sono controllati e certificati secondo le procedure di cui agli allegati 1, 2 e 3.
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