Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 11 mar 2000
1. Le disposizioni trovano applicazione a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 luglio 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei lavori pubblici Micheli Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 242
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-07-12;314#art-6