Art. 5
In vigore dal 4 ago 1999
1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all', prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto.
2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.
3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.
4. Il Ministero per le politiche agricole può autorizzare il prelievo di detti campioni in Canada, da parte dei delegati per le malattie delle piante delle regioni ove sono ubicati i punti di entrata portuali di cui all', qualora vi sono richieste in tal senso e sempre che le partite di patate in questione vengono condizionate in appositi container per il trasporto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-5