Art. 2

In vigore dal 4 ago 1999
1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patata di cui all', gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorità fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la "Canadian Food Inspection Agency" ha ufficialmente dichiarato esenti da "Potato spindle tuber viroid" e da "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus". 2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se: a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni; b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie "Pre-Elite", "Elite I", "Elite II" o "Elite III", prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi seme delle categorie "Pre-Elite" o "Elite I" e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo; c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non è superiore ad un quinto di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberiseme; d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie; e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che: 1) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree; 2) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie; 3) la "Canadian Food Inspection Agency" è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle provincie in questione segnalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone; 4) i tuberi seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria "di base". 3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda, e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del "Potato spindle tuber viroid" e del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus"; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di "Potato spindle tuber viroid" sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" è prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonn. un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi: a) per quanto riguarda il "Potato spindle tuber viroid": il metodo "Reverse-Page", o la procedura di ibridazione c-DNA; b) per quanto riguarda il "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993. 4. Le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità, tali che: a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro; b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della "Canadian Food Inspection Agency", almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'; c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo