Art. 3
In vigore dal 4 ago 1999
1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi seme di patata è compilato separatamente dalle Autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di "Potato spindle tuber viroid" o di "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" è stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'.
2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro "dichiarazione supplementare" che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all', comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
3. Il riquadro "Marchio dei colli" reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto.
5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-3