Art. 7

In vigore dal 4 ago 1999
1. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come "tuberi seme di patate" e sono destinate unicamente ad essere consumate. 2. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali è indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. 3. I servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la circolazione delle patate da consumo ottenute dai tuberi seme di patate in questione, tenuto conto dei risultati delle ispezioni previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo