Art. 4

In vigore dal 4 ago 1999
1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada può avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna. 2. Tutte le importazioni di tuberi seme sono soggette ad autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta notificata dall'importatore entro quindici giorni, in cui sono specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo