Art. 1

In vigore dal 4 ago 1999
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, l', comma 2; Vista la decisione della Commissione U.E. numero 1999/50/CE dell'11 gennaio 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberiseme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid"; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6191 del 14 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento: . 1. I tuberi seme di patata delle varietà "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago", "Shepody" e "Yocon Gold" originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1999 al 3l marzo 1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo