Art. 6
Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione
In vigore dal 5 ago 1999
Adempimenti per coloro che introducono patate
destinate alla trasformazione
1. Per poter utilizzare patate di origine olandese ai fini della trasformazione industriale le ditte interessate chiedono un'apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. I servizi fitosanitari regionali rilasciano l'autorizzazione alla trasformazione industriale delle patate di origine olandese previa verifica dell'esistenza di un ciclo di lavorazione, o di un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Ralstonia solanacearum, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale.
3. Gli utilizzatori di patate di origine olandese destinate alla trasformazione industriale debbono comunicare al servizio fitosanitario regionale competente per territorio i periodi dell'anno in cui vengono utilizzate tali patate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-01;260#art-6