Art. 1

Scopo generale

In vigore dal 5 ago 1999
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Vista la continua diffusione nel Regno dei Paesi Bassi del batterio fitopatogeno Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Smith, come comunicato nello scorso mese di agosto dal servizio fitosanitario di detto paese alla Commissione U.E. ed agli Stati membri; Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel territorio della Repubblica italiana; Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva n. 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Vista la decisione della Commissione n. 98/738/CE del 9 dicembre 1998 che modifica la decisione n. 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 49/1999, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1999, dalla sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6404, del 30 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento: . Scopo generale 1. Le patate del raccolto 1998 originarie dell'Olanda, siano esse tuberiseme, da consumo, da foraggio e per la trasformazione industriale, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 20 agosto 1999, devono essere sottoposte agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-01;260#art-1

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