Art. 9
Misure fitosanitarie
In vigore dal 5 ago 1999
1. I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell' della legge 18 giugno 1931, n. 987, le misure di trattamento dei tuberiseme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Ralstonia solanacearum.
2. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall', par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.
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