Art. 8

Conservazione documenti che accompagnano le patate

In vigore dal 5 ago 1999
1. Tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono, commercializzano e utilizzano le patate di cui all', devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione dei servizi fitosanitari regionali tutta la documentazione che ha accompagnato le partite di patate oggetto del presente regolamento, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata.
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