Art. 3
Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano tuberi da seme
In vigore dal 5 ago 1999
Adempimenti per coloro che introducono
e commercializzano tuberi da seme
1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberiseme di patate di origine olandese, scortati dai documenti previsti all' del presente decreto, sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'introduzione, al servizio fitosanitario regionale competente nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni:
a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente;
b) varietà, numero del lotto e quantità dei tuberiseme introdotti.
2. I soggetti i cui al comma 1 devono:
a) essere iscritti nel registro dei produttori;
b) essere in possesso del registro dei vegetali;
c) essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario.
d) fornire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le informazioni di cui al modello dell'allegato I.
3. I successivi acquirenti sono tenuti a registrare i movimenti dei tuberiseme in questione.
4. L'utilizzatore finale deve conservare i cartellini ufficiali delle sementi almeno per un anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-01;260#art-3