Art. 2
Adempimenti servizio fitosanitario olandese
In vigore dal 5 ago 1999
1. Gli importatori di patate del raccolto 1998, originarie dell'Olanda, devono munirsi, presso le autorità fitosanitarie olandesi di una certificazione dalla quale risulti che:
a) i tuberiseme sono stati prodotti in aree esenti da Ralstonia solanacearum;
b) l'assenza di Ralstonia solanacearum nei tuberiseme è stata accertata con appropriate analisi ufficiali per campione ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998;
c) i campioni sono stati prelevati da ogni partita ed analizzati in un laboratorio ufficiale; ciascuna partita deve essere costituita da tuberi di una sola varietà prodotti in un'unica azienda; ogni campione deve essere costituito di almeno 200 tuberi;
d) l'analisi batteriologica è stata eseguita con la metodologia descritta dalla direttiva del Consiglio n. 98/57/CE del 20 luglio 1998;
e) il certificato di analisi riporti una data non antecedente quindici giorni dall'invio della partita di patate da seme in Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-01;260#art-2