Capo II
Art. 8
Requisiti soggettivi
In vigore dal 1 gen 2014
1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della società richiedente, nonché della società di servizi di cui intende avvalersi la medesima società richiedente, devono:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall', comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall' della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-8