Capo II
Art. 7
Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati
In vigore dal 30 mar 2019
1. Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, è presentata al Dipartimento delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di
amministrazione della società richiedente, nonché dei
componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto
dalle norme del codice civile in relazione al tipo di società richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all' che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all';
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione;
2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, n. 26.
3. Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarità della domanda di cui al comma 1, invitando la società richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale è concessa con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'articolo
- Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera b)) che i riferimenti di cui al comma 4 del presente articolo al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-7