Capo II
Art. 9
Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale
In vigore dal 30 set 2001
Albi dei Centri autorizzati all'esercizio
dell'attività di assistenza fiscale
1. Le società richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all', sono iscritte:
a) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
b) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del predetto decreto n. 241 del 1997.
2. Gli Albi di cui al comma 1, sono tenuti presso il Dipartimento delle entrate. Il Dipartimento delle entrate comunica alle società richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli Albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli Albi di cui al comma 1, i CAF comunicano al Dipartimento delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell', nonché il trasferimento di quote o azioni.
3. Le società richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all' e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.
4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, può essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni è subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.
5. È consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le società di servizi di cui all', comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.
Note all'articolo
- Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui al comma 2 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-9