Capo II

Art. 5

Capitale minimo delle società richiedenti

In vigore dal 12 giu 1999
1. Il capitale minimo delle società richiedenti non può essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo. I predetti capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.
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