Capo II
Art. 5
Capitale minimo delle società richiedenti
In vigore dal 12 giu 1999
1. Il capitale minimo delle società richiedenti non può essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo. I predetti capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-5