Capo I

Art. 4

Certificazione tributaria

In vigore dal 12 giu 1999
1. I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. 2. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze individua il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore può rilasciare.
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Certificazione tributaria (Art. 4 Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.) — Testo vigente | Portale Normativo