Capo II
Art. 10
Vigilanza
In vigore dal 30 mar 2019
1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonché delle società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarità dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si è adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF è considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ed è cancellato dagli Albi di cui all', comma 1. Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza del requisito di cui all', comma 2, lettera d),..., la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.
Note all'articolo
- Il Decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-10