Capo IV

Art. 21

Adempimenti e requisiti

In vigore dal 30 set 2001
1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate: a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale; c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia della polizza assicurativa di cui all'; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all', comma 1. 3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Note all'articolo

  • Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-21

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