Capo III
Art. 18 Compensi
In vigore dal 13 dic 2014 Copia link Testo vigente Testo annotato1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175.
2. Non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all' articolo 14 .
Storico versioni· 2 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-18
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/01/2012 al 12/12/2014 · D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175: ha disposto con l'art. 7, comma 2 l'abrogazione del comma 1 dell'art. 18. dal 12/06/1999 al 31/12/2011 · 011G0234: ha disposto con l'art. 4, commi 31 e 35 la modifica dell'art. 18, comma 1. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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