Capo III
Art. 17
Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
In vigore dal 22 giu 2022
1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all', comma 4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'.
Note all'articolo
- Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la suddetta modifica decorre dal 1° maggio 2007.
- Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le modifiche del comma 1, lettere b), c) e c-bis) del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le modifiche del comma 1, lettere b), c) e c-bis) del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto cessa di avere applicazione il comma 1 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-17