Capo III
Art. 20
Casi particolari
In vigore dal 12 giu 1999
1. Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni indicate nell', comma 1, sia intervenuta la cessazione del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
2. Nei confronti dei contribuenti deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell', comma 1, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme, risultanti dalla dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-20