Capo IV

Art. 25

Vigilanza

In vigore dal 30 set 2001
1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle società di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono. 2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarità, dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarità all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonché agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Note all'articolo

  • Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-25

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