Capo V
Art. 28
Disposizioni finali
In vigore dal 30 set 2001
1. Con propri provvedimenti organizzativi il Dipartimento delle entrate individua gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.
Note all'articolo
- Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui al comma 1 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-28