Art. 9

Dismissione dei serbatoi interrati

In vigore dal 26 lug 2001
1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti. 2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-9

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