Art. 12

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

In vigore dal 26 lug 2001
1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonché controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate ai sensi dell', comma 1, lettera b), del presente decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale. 2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall' della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente comma 1. 3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente. 4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo ai depositi di GPL.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo