Art. 13
Disposizioni finali
In vigore dal 26 lug 2001
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del 20 ottobre 1998 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 maggio 1999
p. Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio p. Il Ministro dell'interno
Barberi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 323
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-13