Art. 10
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
In vigore dal 26 lug 2001
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente , ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione di cui all', comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le società concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-10